Le macellazioni domiciliari per l’esclusivo consumo della famiglia dell’allevatore sono normate dagli artt. 6, 7, 8 e 9 del regolamento regionale 21.12.2011, n.2/Reg: "Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell’art. 4 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 45." (B.U.R.A. ordinario n. 79 del 30.12.2011).
Per la Visita Sanitaria è necessario presentarsi nei luoghi e nelle ore riportate nell'avviso ed esibire la documentazione attestante il versamento. Il veterinario ispettore trattiene la prova dell’avvenuto pagamento per la rintracciabilità delle carni in caso di esito non conforme delle analisi, restituendo la copia con la data della visita, identificativo del campione, timbro SVIAOA e firma che va conservata a prova dell’avvenuta visita, per la rintracciabilità delle carni e per l’aggiornamento anagrafico.
In allegato l'avviso completo.
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