I soggetti privati e i titolari di attività economiche e produttive, ricadenti nel territorio comunale, che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade di Gennaio 2017, possono presentare istanze di richiesta di contributo, entro e non oltre il 31 marzo 2021 presso il Comune di Castel Castagna con le modalità di seguito riportate:
Consegna a mano della documentazione cartacea presso la sede comunale sita in Castel Castagna Capoluogo, in Via Matteotti n. 10;
Via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comunedicastelcastagna.gov.it;
Posta raccomandata A/R indirizzata al Comune di Castel Castagna, Via Matteotti n. 10, 64030 Castel Castagna (TE).
Le richieste di contributo devono essere prodotte secondo quanto previsto dall'art. 12 dell'Ordinanza Commissariale sopra citata, e nello specifico:
Le richieste devono esser corredate di perizia asseverata, redatta dai professionisti incaricati, per interventi relativi a edifici, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delocalizzazione mediante acquisto di fabbricato equivalente, e per le sole attività economiche e produttive anche per il ristoro dei beni mobili strumentali, delle infrastrutture fisse o mobili, delle scorte e dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP.
La perizia deve descrivere e documentare in modo esauriente, col corredo di adeguata documentazione tecnica e ove possibile fotografica, l'ubicazione degli immobili, i beni danneggiati, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi in argomento, i costi relativi al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati e al ristoro del danno economico relativo ai prodotti DOP/IGP, ovvero per gli edifici la quantificazione del costo degli interventi di riparazione o di ricostruzione, e l'eventuale dichiarazione relativa al riconoscimento di contributi con il finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità.
Nella ricognizione di cui sopra, non sono ricompresi gli immobili dichiarati inagibili a seguito di scheda FAST o AeDES o altra equivalente, ovvero ricadenti all'interno di piani attuativi di delocalizzazione, finanziabili mediante le procedure contributive ai sensi delle ordinanze commissariali vigenti, nonché tutte le strutture prive del requisito di sicurezza statica in quanto non rispondenti ai requisiti minimi di cui alle norme tecniche per le costruzioni.
In presenza di ruderi o di edifici collabenti danneggiati dagli eventi in argomento, i soggetti legittimati potranno presentare istanza corredata da perizia asseverata, fermo restandole specifiche tecniche richieste ai precedenti
- Si precisa che, le attività ricognitive dei danni, di cui al presente avviso, non costituiscono riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.