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Campagna antincendio boschivo - Prescrizioni e divieti

Pubblicato il 01/07/2020
Ufficio: Tecnico
Campagna antincendio boschivo - Prescrizioni e divieti

I terreni incolti, di proprietà pubblica o privata, presenti nel territorio comunale del Comune di Castel Castagna costituiscono potenziali siti di rischio per l'innesco e la propagazione di Incedi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone, degli animali e delle cose.

Ritenuto necessario adottare ogni misura utile a mitigare il reiterarsi di eventi calamitosi verificatisi negli anni passati e cagionati dal propagarsi di incendi boschivi o di interfaccia a di ogni eventuale causa di possibile inne­sco e/o propagazione degli incendi, la Sindaca ha emesso l'Ordinanza in allegato che dispone:

1. Dalla data di pubblicazione dell'ordinanza in allegato, fino alla fine del mese di settembre 2020, il divieto di:
a) Accensione di fuochi su tutti i terreni condotti a coltura agrari, pascolo o incolti e/o in qualunque luogo che, per le due caratteristiche, sia pericoloso per lo sviluppo di incendi;
b) Far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio nelle zone boscate;
c) Inoltrare autoveicoli dotati di marmitta catalitica oltre il ciglio della strada, sui prati o nei boschi;
d) nelle discariche private di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell'ambito di tali discariche è vietata la combustione di rifiuti quali metodi di eliminazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgete dovranno essere immediatamente spenti dal gestore; durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli enti gestori quale misura atta a evitare il propagarsi di eventuali incendi provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei rifiuti una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile;
e) L'accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dell'estremo margine del bosco;f) Gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese;

2. A tutti i possessori, a qualsiasi titolo, di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di mettere in atto tutte le azioni necessarie ad evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi adottando i seguenti interventi preventivi:
a) Pulizia a propria cura e spese dei propri terreni mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla rimozione di rifiuti, sterpaglie e quant'altro possa essere veicolo di incendio mantenendo, per tutto il periodo estivo, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi; i predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza e, se necessario, ripetuti durante la stagione estiva;
b) Pulizia da sterpaglie e vegetazione secca in genere per una fascia di larghezza non inferiore a 10 metri in prossimità di strade pubbliche e private e terreni boschivi, nonché in prossimità di fabbricati ed in pros¬simità di lotti interclusi;
c) Ripulitura da parte degli Enti proprietari della vegetazione erbacea e/o arbustiva presente lungo le scarpate stradali, se non di proprietà di privati, per i quali valgono le indicazioni di cui al punto precedente;
d) Pulizia, per un raggio non inferiore a 5 metri, dell'area circostante i serbatoi di impianti esterni di combustibili liquidi;
Salvo che il fatto non costituisca reato, per la mancata osservanza di quanto disposto nella presente
Ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale oltre a quelle indicate dall'art. 7 bis del D.Lgs n.267/2000 e dall'art. 81 della L.R. n. 3 del 04/01/2014.
A tutte le Forze dell'Ordine sono demandati i compiti di controllo e verifica.

Inoltre si invita ogni cittadino, anche turista o gitante, a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento dando comunicazione immediata ad una delle seguenti autorità:
- CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO: TEL. 115
- ARMA CARABINIERI — FORESTALI: TEL. 112 —1515
- SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE DELLA REGIONE ABRUZZO: TEL. 0862/311526 Numeri verdi: 800.861.016 — 800.860.146

In allegato l'Ordinanza completa

 Allegati
Ordinanza 15.2020 - Prevenzione incendi.pdf

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